Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 10/01/2006 n. 4

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.

4. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 4 - Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonchè dei criteri previsti dall'articolo 36.».

2. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonchè previa valutazione circa l'opportunità di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi. 1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».

Art. 5 - Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce rossa italiana

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce rossa italiana, senza ulteriori aggravi per le finanze pubbliche. Alla compen-sazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8,5 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Art. 6 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonchè quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un ac- certamento legale.

2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.».

3. Il comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è sostituito dal seguente: «2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».

Art. 7 - Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68

1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999 n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.

Art. 8 - Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito

1. Per consentire lo sviluppo dei programmi di microfinanza, in conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni unite nelle risoluzioni 53/198 e 58/221, il Comitato nazionale italiano per il 2005, anno internazionale del Microcredito, è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario.

Art. 9 - Agevolazione della mobilità volontaria

1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilità e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può istituire, senza oneri aggiuntivi a carico dell'erario, una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.

Art. 10 - Segretari comunali e provinciali

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004 n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004 n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostitute dalle seguenti: «in disponibilità ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,».

2. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per i segretari comunali e provinciali è stabilita una disciplina distinta nell'ambito del contratto collettivo di comparto. L'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni rappresentative del comparto ai sensi dell'articolo 43 e le organizzazioni sindacali rappresentative dei segretari comunali e provinciali.».

Art. 11 - Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'am-bito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.».

Art. 12 - Proroga delle assunzioni autorizzate

1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'ar- ticolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalità ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.

Art. 13 - Contratti di collaborazione

1. Al fine di ridurre il numero delle collaborazioni coordinate continuative nelle pubbliche amministrazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dai seguenti: «6. Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno

c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere presta zioni altamente qualificate

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 6-bis. Con appositi regolamenti, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le amministrazioni definiscono procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. 6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6 costituiscono norme di principio per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.».

Art. 14 - Priorità nelle assunzioni per l'anno 2006

1. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dopo la lettera

h), è aggiunta la seguente: «h-bis) la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro già prorogati presso l'Inpdap, l'Inps e l'Inail in contratti a tempo indeterminato, da destinare agli uffici con maggiori carenze di organico. ».

Art. 15 - Modifica al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque anni.».

Art. 16 - Reggenza di uffici dirigenziali non generali

1. Allo scopo di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il Ministero per i beni e le attività culturali, nel caso di temporanea indisponibilità di dirigenti da preporre agli uffici dirigenziali non generali di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2004 n. 173, può conferire, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente qualificato appartenente all'Area funzionale C3, come individuata nel contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri. L'incarico di reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile una sola volta. All'incarico così attribuito non si applica l'articolo 2103 del codice civile; pertanto non si dà luogo all'attribuzione di alcun trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello in godimento.

Art. 17 - Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti

1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico- operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della protezione civile, nonchè del Ministero dell'interno, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e comunque avvalendosi delle strutture esistenti e delle risorse già stanziate, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci.

 

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